Delitti
Delitti can. 1364-1399 c.j.c.
Violazioni gravi, esterne e moralmente imputabili di una legge alla quale sia annessa una sanzione canonica almeno indeterminata.
Possiamo distinguere le seguenti tipologie di (—)
— contro la religione e l’unità della Chiesa (ad es. eresia, apostasia e scisma);
— contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa (ad es. violenza contro il Romano Pontefice);
— contro i Sacramenti (ad es. finta celebrazione della Messa);
— commessi nell’esercizio di un ufficio, di un’attività, di un ministero, di una potestà (ad es. usurpazione di un ufficio);
— di falso (ad es. uso di documento falso in una pratica ecclesiastica);
— contro la vita e la libertà umana (ad es. aborto effettivamente avvenuto);
— consistenti in violazioni di obblighi speciali (ad es. esercizio proibito di attività commerciale).
Violazioni gravi, esterne e moralmente imputabili di una legge alla quale sia annessa una sanzione canonica almeno indeterminata.
Possiamo distinguere le seguenti tipologie di (—)
— contro la religione e l’unità della Chiesa (ad es. eresia, apostasia e scisma);
— contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della Chiesa (ad es. violenza contro il Romano Pontefice);
— contro i Sacramenti (ad es. finta celebrazione della Messa);
— commessi nell’esercizio di un ufficio, di un’attività, di un ministero, di una potestà (ad es. usurpazione di un ufficio);
— di falso (ad es. uso di documento falso in una pratica ecclesiastica);
— contro la vita e la libertà umana (ad es. aborto effettivamente avvenuto);
— consistenti in violazioni di obblighi speciali (ad es. esercizio proibito di attività commerciale).