Decreti singolari

Decreti singolari can. 48 c.j.c.

Atti amministrativi con cui la competente autorità esecutiva provvede, in base alle norme del diritto, ad emanare una decisione per un caso particolare (decisio) ovvero a conferire qualcosa (provisio), per lo più un ufficio ecclesiastico. Esso si distingue dal rescritto perché non presuppone, per la emanazione, la richiesta (petizione) di qualcuno.