Decreti generali
Decreti generali can. 29-33 c.j.c.
Fonti generali del diritto canonico che costituiscono una novità rispetto alla codificazione precedente.
In essi rientrano:
— i (—) propriamente detti con i quali il legislatore competente (o, per sua delega, chi gode della sola potestà esecutiva) impartisce disposizioni comuni e generali a una comunità determinata; essi hanno, a tutti gli effetti, valore di legge e della legge seguono la dinamica e la procedura: ne sono un esempio i decreti disciplinari dei Concili ecumenici e dei Concili provinciali ed i decreti delle Conferenze Episcopali;
— i (—) esecutivi, emanati dall’autorità esecutiva per determinare in modo più dettagliato ed analitico le modalità di attuazione della legge e per sollecitarne l’osservanza. Hanno natura amministrativa e possono considerarsi come dei regolamenti di attuazione o di esecuzione. Sono strettamente connessi con la legge cui si riferiscono e, di conseguenza, cessano di aver vigore se tale legge viene meno.
Fonti generali del diritto canonico che costituiscono una novità rispetto alla codificazione precedente.
In essi rientrano:
— i (—) propriamente detti con i quali il legislatore competente (o, per sua delega, chi gode della sola potestà esecutiva) impartisce disposizioni comuni e generali a una comunità determinata; essi hanno, a tutti gli effetti, valore di legge e della legge seguono la dinamica e la procedura: ne sono un esempio i decreti disciplinari dei Concili ecumenici e dei Concili provinciali ed i decreti delle Conferenze Episcopali;
— i (—) esecutivi, emanati dall’autorità esecutiva per determinare in modo più dettagliato ed analitico le modalità di attuazione della legge e per sollecitarne l’osservanza. Hanno natura amministrativa e possono considerarsi come dei regolamenti di attuazione o di esecuzione. Sono strettamente connessi con la legge cui si riferiscono e, di conseguenza, cessano di aver vigore se tale legge viene meno.