Curia diocesana
Curia diocesana can. 469-474 c.j.c.
Insieme degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo diocesano nel governo di tutta la diocesi e cioè:
— nel dirigere l’attività pastorale;
— nel curare l’amministrazione della diocesi;
— nell’esercitare la potestà giudiziaria.
La nomina di tutti coloro che svolgono un ufficio nella (—) spetta al Vescovo il quale, ove ne ravvisi l’opportunità (specie trattandosi di diocesi molto vaste e popolose), può nominare un Moderatore di curia, con l’incarico di coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi e curare che gli altri addetti alla (—) svolgano fedelmente l’ufficio loro affidato.
Il Vescovo, se ritiene che ne venga maggiormente favorita l’attività pastorale, può anche costituire un consiglio episcopale composto dai Vicari generali e dai Vicari episcopali.
Insieme degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo diocesano nel governo di tutta la diocesi e cioè:
— nel dirigere l’attività pastorale;
— nel curare l’amministrazione della diocesi;
— nell’esercitare la potestà giudiziaria.
La nomina di tutti coloro che svolgono un ufficio nella (—) spetta al Vescovo il quale, ove ne ravvisi l’opportunità (specie trattandosi di diocesi molto vaste e popolose), può nominare un Moderatore di curia, con l’incarico di coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi e curare che gli altri addetti alla (—) svolgano fedelmente l’ufficio loro affidato.
Il Vescovo, se ritiene che ne venga maggiormente favorita l’attività pastorale, può anche costituire un consiglio episcopale composto dai Vicari generali e dai Vicari episcopali.