Culti acattolici
Culti acattolici artt. 8, 19-20 Costituzione; L. 24-6-1929, n. 1159
Con tale termine si indicano, generalmente, tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica, la cui fede venga professata da gruppi sociali più o meno stabili. Tali confessioni (che la L. 1159/29 definiva «culti ammessi») hanno diritto, in base all’art. 82 Cost. di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato italiano sono (o meglio possono essere) regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze.
Con tale termine si indicano, generalmente, tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica, la cui fede venga professata da gruppi sociali più o meno stabili. Tali confessioni (che la L. 1159/29 definiva «culti ammessi») hanno diritto, in base all’art. 82 Cost. di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato italiano sono (o meglio possono essere) regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze.