Culti acattolici

Culti acattolici artt. 8, 19-20 Costituzione; L. 24-6-1929, n. 1159

Con tale termine si indicano, generalmente, tutte le confessioni religiose diverse dalla cattolica, la cui fede venga professata da gruppi sociali più o meno stabili. Tali confessioni (che la L. 1159/29 definiva «culti ammessi») hanno diritto, in base all’art. 82 Cost. di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato italiano sono (o meglio possono essere) regolati per legge sulla base di intese con le rispettive rappresentanze.