Convalidazione del matrimonio

Convalidazione del matrimonio can. 1156-1165 c.j.c.

Convalida del matrimonio canonico originariamente invalido (cioè nullo), in applicazione del principio del favor matrimonii.
Si distinguono due forme di (—) la convalidazione semplice e la sanazione in radice. Queste due forme di (—) sono, ovviamente, possibili sempre che non si tratti di nullità derivante da un impedimento dirimente [vedi Impedimenti al matrimonio] non dispensabile.
La convalida semplice, che agisce ex nunc, può aversi in tre casi:
nullità a causa di un impedimento dirimente; è necessario che l’impedimento cessi o venga dispensato e che venga rinnovato il consenso almeno dalla parte che è consapevole dell’impedimento;
nullità a causa di un vizio di consenso: il matrimonio si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell’altra parte;
nullità a causa di un vizio di forma: il matrimonio, per diventare valido, deve essere nuovamente contratto secondo la forma canonica.
Nei casi in cui il consenso sia stato validamente prestato e perseveri (cioè non sia stato revocato) e si tratti di nullità derivante solo da impedimento dirimente o da difetto di forma, il matrimonio può essere sanato in radice, e con effetti ex tunc, con provvedimento della autorità ecclesiastica e senza rinnovazione del consenso stesso.