Consuetudine

Consuetudine can. 23-28 c.j.c.

In diritto canonico, diviene norma giuridica non in base al consenso dei sudditi bensì solo ed unicamente se riceve l’approvazione dell’autorità competente.
Tale approvazione può aversi se ricorrono le seguenti circostanze:
— che la (—) sorga in una comunità capace almeno di ricevere una legge, cioè una società perfetta (provincia ecclesiastica, diocesi, Capitolo, ordine religioso [vedi Religiosi]);
— che consti di un ripetuto e costante esercizio di atti liberamente compiuti, accompagnati dall’opinio iuris ac necessitatis cioè dal convincimento di compiere atti giuridicamente obbligatori;
— che non sia contraria al diritto divino;
— che sia, invece, razionale, abbia, cioè, un oggetto idoneo;
— che esista una diuturnitas cioè una protrazione per un certo periodo di tempo, di regola non inferiore ai trenta anni.
La (—) può essere: universale, se è in vigore in tutta la Chiesa; particolare, se è in vigore solo in determinati territori. In riferimento alla legge (scritta) può essere secundum legem (cioè conforme alla legge); contra legem (cioè contraria alla legge) e præter legem (letteralmente «al di fuori della legge»: se cioè stabilisce qualcosa di non esistente nella legge scritta).
La (—), sia contra che præter legem, può essere revocata con legge o a mezzo di una consuetudine contraria; se, però, non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le (—) centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le (—) particolari.