Consuetudine
Consuetudine can. 23-28 c.j.c.
In diritto canonico, diviene norma giuridica non in base al consenso dei sudditi bensì solo ed unicamente se riceve l’approvazione dell’autorità competente.
Tale approvazione può aversi se ricorrono le seguenti circostanze:
— che la (—) sorga in una comunità capace almeno di ricevere una legge, cioè una società perfetta (provincia ecclesiastica, diocesi, Capitolo, ordine religioso [vedi Religiosi]);
— che consti di un ripetuto e costante esercizio di atti liberamente compiuti, accompagnati dall’opinio iuris ac necessitatis cioè dal convincimento di compiere atti giuridicamente obbligatori;
— che non sia contraria al diritto divino;
— che sia, invece, razionale, abbia, cioè, un oggetto idoneo;
— che esista una diuturnitas cioè una protrazione per un certo periodo di tempo, di regola non inferiore ai trenta anni.
La (—) può essere: universale, se è in vigore in tutta la Chiesa; particolare, se è in vigore solo in determinati territori. In riferimento alla legge (scritta) può essere secundum legem (cioè conforme alla legge); contra legem (cioè contraria alla legge) e præter legem (letteralmente «al di fuori della legge»: se cioè stabilisce qualcosa di non esistente nella legge scritta).
La (—), sia contra che præter legem, può essere revocata con legge o a mezzo di una consuetudine contraria; se, però, non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le (—) centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le (—) particolari.
In diritto canonico, diviene norma giuridica non in base al consenso dei sudditi bensì solo ed unicamente se riceve l’approvazione dell’autorità competente.
Tale approvazione può aversi se ricorrono le seguenti circostanze:
— che la (—) sorga in una comunità capace almeno di ricevere una legge, cioè una società perfetta (provincia ecclesiastica, diocesi, Capitolo, ordine religioso [vedi Religiosi]);
— che consti di un ripetuto e costante esercizio di atti liberamente compiuti, accompagnati dall’opinio iuris ac necessitatis cioè dal convincimento di compiere atti giuridicamente obbligatori;
— che non sia contraria al diritto divino;
— che sia, invece, razionale, abbia, cioè, un oggetto idoneo;
— che esista una diuturnitas cioè una protrazione per un certo periodo di tempo, di regola non inferiore ai trenta anni.
La (—) può essere: universale, se è in vigore in tutta la Chiesa; particolare, se è in vigore solo in determinati territori. In riferimento alla legge (scritta) può essere secundum legem (cioè conforme alla legge); contra legem (cioè contraria alla legge) e præter legem (letteralmente «al di fuori della legge»: se cioè stabilisce qualcosa di non esistente nella legge scritta).
La (—), sia contra che præter legem, può essere revocata con legge o a mezzo di una consuetudine contraria; se, però, non se ne fa espressa menzione, la legge non revoca le (—) centenarie o immemorabili, né la legge universale revoca le (—) particolari.