Consiglio per gli affari economici

Consiglio per gli affari economici can. 492-493, 537 c.j.c.

Organismo diocesano, per l’amministrazione dei beni patrimoniali della diocesi, presieduto dal Vescovo diocesano o da un suo delegato e composto da almeno tre fedeli nominati per un quinquennio dal Vescovo stesso tra laici eminenti per integrità e veramente esperti in economia e diritto civile.
Tale organismo ha anche il compito di redigere il bilancio preventivo della diocesi ed approvare il bilancio consuntivo presentato dall’economo diocesano.
Il codice a somiglianza di ciò che avviene per la diocesi, propone, per la parrocchia il (—), obbligatorio (a differenza del Consiglio pastorale) composto preferibilmente di fedeli laici i quali aiutano il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia.