Confraternita

Confraternita artt. 10, 71 L. 20-5-1985, n. 222

Associazioni di laici
, senza professione di voti, erette in persone giuridiche, che si propongono scopi di carità e di culto. Si distinguono in due categorie:
— quelle con scopo esclusivo o prevalente di culto, soggette esclusivamente all’autorità ecclesiastica e quindi considerate enti ecclesiastici riconoscibili agli effetti civili ex L. 222/85;
— quelle, al contrario, non aventi scopo esclusivo o permanente di culto, le quali, a mente dell’art. 71 della L. 222/85, continuano ad essere disciplinate dalla legge dello Stato, salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto.