Conferenza episcopale

Conferenza episcopale can. 447-459 c.j.c.

Assemblea dei Vescovi di una nazione o di un territorio determinato, i quali esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio.
Va precisato che la (—) non è stata concepita come organo intermedio di governo in senso stretto interposto tra la Santa Sede e i singoli Vescovi, ma, piuttosto, quale organo sopradiocesano vale a dire di collegamento e di unione, tra i Vescovi.
In linea di massima la (—) comprende i presuli delle Chiese particolari di una nazione determinata (si parla quindi di (—) italiana, francese, statunitense, brasiliana etc.) tuttavia, a giudizio della Santa Sede, uditi i Vescovi diocesani e valutate le circostanze di persone e di fatto, può essere eretta una (—) per un territorio di maggiore o minore ampiezza.
La erezione di una (—) (come la sua trasformazione o soppressione) è di esclusiva competenza della Santa Sede: la erezione comporta automaticamente l’acquisto della personalità giuridica canonica.
Sono di diritto membri della (—) tutti i Vescovi diocesani del territorio (e loro equiparati: Abati, Prelati, Amministratori, etc.) nonché i Vescovi coadiutori, ausiliari [vedi Vescovi diocesani] e quelli titolari aventi un incarico nel territorio stesso.
Ogni (—) deve elaborare i propri statuti che debbono poi essere approvati dalla S. Sede.
Sono organi della (—):
— il presidente, eletto dalla (—) stessa; egli presiede le riunioni generali della (—) ed il consiglio permanente;
— il consiglio permanente dei Vescovi (una specie di giunta) eletto dalla (—) stessa: ha il compito di preparare le questioni da trattare nella riunione plenaria della (—) e di curare che vengano debitamente eseguite le decisioni prese in essa;
— il segretario generale designato dalla (—) che ha, tra gli altri, anche il compito di mantenere i contatti con le (—) confinanti.
In linea generale la (—) ha una potestà legislativa che esercita emanando decreti generali sia pure limitatamente alle materie in cui lo abbia disposto il diritto comune o lo abbia stabilito un mandato speciale della Santa Sede.
In questo caso i decreti, purché approvati con almeno due terzi dei voti degli aventi diritto, riveduti dalla Santa Sede e promulgati ai sensi di legge, hanno efficacia giuridicamente vincolante; diversamente spetta ai singoli Vescovi decidere in ordine alla adozione nella propria diocesi dei deliberati della (—).