Concordato ecclesiastico
Concordato ecclesiastico
Convenzione internazionale, stipulata tra la Santa Sede in veste di soggetto di diritto internazionale, e singoli Stati per provvedere alla regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un determinato Paese.
Il (—) obbliga solo le parti internazionali contraenti.
Per i fedeli esso diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione dello stesso negli Acta Apostolicae Sedis; per i cittadini dello Stato stipulante diventa obbligatorio solo quando il (—) viene trasferito nelle leggi dello Stato.
L’Italia ha stipulato con la S. Sede il (—) dell’11-2-1929 (cd. Patti Lateranensi), modificato e sostanzialmente innovato con l’Accordo del 18-2-1984. In virtù di quest’ultimo si sancisce la posizione di reciproca indipendenza e sovranità dei contraenti; l’assunzione di una posizione agnostica dello Stato nei confronti della religione cattolica, che cessa di essere considerata religione ufficiale dello Stato [vedi Laicità dello Stato, principio di]; il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico [vedi Matrimonio concordatario]; l’introduzione, in luogo del finanziamento diretto dello Stato alla Chiesa, di un sistema che prevede il sostentamento di questa attraverso contributi volontari, versati dai fedeli all’atto della dichiarazione dei redditi [vedi Entrate ecclesiastiche; Istituto per il sostentamento del clero].
Convenzione internazionale, stipulata tra la Santa Sede in veste di soggetto di diritto internazionale, e singoli Stati per provvedere alla regolamentazione generale della situazione giuridica della Chiesa in un determinato Paese.
Il (—) obbliga solo le parti internazionali contraenti.
Per i fedeli esso diviene obbligatorio a seguito della pubblicazione dello stesso negli Acta Apostolicae Sedis; per i cittadini dello Stato stipulante diventa obbligatorio solo quando il (—) viene trasferito nelle leggi dello Stato.
L’Italia ha stipulato con la S. Sede il (—) dell’11-2-1929 (cd. Patti Lateranensi), modificato e sostanzialmente innovato con l’Accordo del 18-2-1984. In virtù di quest’ultimo si sancisce la posizione di reciproca indipendenza e sovranità dei contraenti; l’assunzione di una posizione agnostica dello Stato nei confronti della religione cattolica, che cessa di essere considerata religione ufficiale dello Stato [vedi Laicità dello Stato, principio di]; il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio cattolico [vedi Matrimonio concordatario]; l’introduzione, in luogo del finanziamento diretto dello Stato alla Chiesa, di un sistema che prevede il sostentamento di questa attraverso contributi volontari, versati dai fedeli all’atto della dichiarazione dei redditi [vedi Entrate ecclesiastiche; Istituto per il sostentamento del clero].