Concili particolari
Concili particolari can. 439-446 c.j.c.
Assemblea solenne di tutte le Chiese particolari di un determinato territorio.
Esso si distingue in:
— plenario: comprende tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza Episcopale dalla quale viene convocato ogni volta che risulti necessario o utile alla Conferenza stessa;
— provinciale: comprende invece le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica; viene convocato ogni volta che risulti opportuno dal Metropolita col consenso della maggioranza dei Vescovi suffraganei.
Al (—) hanno il diritto-dovere di partecipare, con voto deliberativo, i Vescovi diocesani (e assimilati: Abati, Amministratori apostolici etc.), i Vescovi coadiutori e ausiliari [vedi Vescovi diocesani], altri Vescovi titolari che esercitino incarichi nel territorio nonché gli eventuali Vescovi emeriti [vedi Vescovi diocesani].
Possono anche intervenire al (—), però solo con voto consultivo, altri chierici sacerdoti, nonché laici.
Compito del (—) è provvedere, nel proprio territorio, alle necessità pastorali del popolo di Dio: a tal’uopo esso gode di potestà di governo, soprattutto legislativa.
Alla chiusura del (—) gli atti debbono essere trasmessi alla Santa Sede alla quale spetta anche rivedere, prima della promulgazione, i decreti emanati dal (—).
Assemblea solenne di tutte le Chiese particolari di un determinato territorio.
Esso si distingue in:
— plenario: comprende tutte le Chiese particolari della medesima Conferenza Episcopale dalla quale viene convocato ogni volta che risulti necessario o utile alla Conferenza stessa;
— provinciale: comprende invece le diverse Chiese particolari della medesima provincia ecclesiastica; viene convocato ogni volta che risulti opportuno dal Metropolita col consenso della maggioranza dei Vescovi suffraganei.
Al (—) hanno il diritto-dovere di partecipare, con voto deliberativo, i Vescovi diocesani (e assimilati: Abati, Amministratori apostolici etc.), i Vescovi coadiutori e ausiliari [vedi Vescovi diocesani], altri Vescovi titolari che esercitino incarichi nel territorio nonché gli eventuali Vescovi emeriti [vedi Vescovi diocesani].
Possono anche intervenire al (—), però solo con voto consultivo, altri chierici sacerdoti, nonché laici.
Compito del (—) è provvedere, nel proprio territorio, alle necessità pastorali del popolo di Dio: a tal’uopo esso gode di potestà di governo, soprattutto legislativa.
Alla chiusura del (—) gli atti debbono essere trasmessi alla Santa Sede alla quale spetta anche rivedere, prima della promulgazione, i decreti emanati dal (—).