Collegio episcopale

Collegio episcopale can. 336-341 c.j.c.

Soggetto della suprema e piena potestà sulla Chiesa universale il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del (—), e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo.
Il (—) esercita la potestà sulla Chiesa universale:
— in modo solenne nel Concilio Ecumenico;
— mediante l’azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, a condizione che essa sia stata indetta o, comunque, liberamente recepita dal Romano Pontefice, in modo da realizzare un vero e proprio atto collegiale.