Collegio cardinalizio

Collegio cardinalizio can. 350 c.j.c.

Collegio dei Cardinali, denominato correntemente Sacro Collegio, che funziona, sia pure ufficiosamente, come senato del Pontefice ed ha personalità giuridica canonica. Compito principale del (—) è l’elezione del Pontefice. Tale collegio è presieduto dal Cardinale Decano di cui fa le veci il Cardinale Sottodecano: ambedue non hanno alcuna potestà di governo sugli altri Cardinali, ma sono solo considerati primus inter pares.
Il (—) è distinto in tre ordini:
ordine dei Cardinali Vescovi cui appartengono i Cardinali cui il Sommo Pontefice assegna il c.d. Titolo di una Chiesa suburbicaria e i Patriarchi Orientali che vengono creati Cardinali;
ordine dei Cardinali Preti cui è assegnato il titolo di una Chiesa di Roma;
ordine dei Cardinali Diaconi cui, invece, è assegnato il titolo di una diaconia romana.
È opportuno tenere presente come le espressioni Vescovo, prete, diacono non vanno intese nel senso comune e attuale della parola ma con riferimento al momento storico in cui nacquero. Oggi, infatti, tutti i Cardinali debbono essere consacrati Vescovi.