Cimiteri

Cimiteri can. 1240-1243 c.j.c.

Luoghi destinati alla sepoltura dei defunti.
La Chiesa dovrebbe avere (—) propri per la sepoltura dei fedeli defunti; se ciò non è possibile è auspicabile che vi sia almeno uno spazio, nei (—) civili, benedetto e riservato ai cattolici; se pure questo spazio manca, vanno benedetti di volta in volta i singoli tumuli.
Alle parrocchie e agli istituti religiosi è consentito avere un (—) proprio; anche le altre persone giuridiche (è il caso delle confraternite) o le famiglie possono avere un (—) o un sepolcro che, a giudizio dell’Ordinario, può anche essere benedetto.
La disciplina dei singoli (—) è lasciata alle legislazioni particolari: va comunque precisato che oggi è vietato seppellire cadaveri nelle chiese, fatta eccezione per il Sommo Pontefice e, relativamente alla propria chiesa, per i Cardinali e i Vescovi diocesani anche emeriti.