Chiese

Chiese [Edifici] can. 1214-1222 c.j.c.

Edificio sacro destinato al culto divino [vedi Liturgia], ove i fedeli hanno il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente tale culto.
La (—) si distingue da altri edifici sacri destinati al culto quali oratori e cappelle private, per il fatto che in essa possono accedervi, liberamente e gratuitamente, tutti i fedeli (e non solo gruppi o comunità particolari) per l’esercizio pubblico del culto.
La costruzione di una nuova (—) (anche da parte di un istituto religioso) è subordinata al consenso scritto del Vescovo diocesano.
Dopo costruita, ogni (—) (che deve avere sempre un proprio titolo) deve essere dedicata [vedi Consacrazione] o almeno benedetta secondo le regole liturgiche, dopo di ché vi si possono compiere tutti gli atti del culto divino.
Il Vescovo diocesano può ridurre una chiesa ad uso profano non indecoroso quando per fatiscenza non può più essere adibita al culto divino, né sia possibile restaurarla e per altre gravi ragioni.