Chierici

Chierici can. 232-293 c.j.c.; art. 4 Nuovo concordato

Con il termine (—) o anche ministri ordinati [vedi Ministeri ordinati] o sacri ministri, l’ordinamento canonico fa riferimento a diaconi, presbiteri, e vescovi, ossia a quei fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell’Ordine sacro in almeno uno dei suoi tre gradi.
I (—) godono, nell’ambito dell’ordinamento italiano, in virtù di numerose norme speciali (pattizie e non) di un particolare status che si obiettiva in: esenzioni (es. dal servizio militare), incapacità o incompatibilità (es. con l’ufficio di giudice popolare) e capacità speciali (art. 609 c.c.).