Catecumeni

Catecumeni can. 206, 788 c.j.c.

Ogni persona non ancora battezzata [vedi Battesimo] che con intenzione esplicita chiede di essere incorporata alla Chiesa.
I (—) per mezzo dell’istruzione e del tirocinio della vita cristiana (Catecumenato), devono essere adeguatamente iniziati al mistero della salvezza ed essere introdotti a vivere la fede, la liturgia, la carità e l’apostolato.
Spetta alle Conferenze episcopali emanare statuti con cui ordinare il catecumenato, determinando quali siano gli obblighi dei (—) e quali prerogative si debba loro riconoscere.