Casa religiosa
Casa religiosa can. 608-609 c.j.c.
Struttura fondamentale dell’istituto religioso di volta in volta denominato monastero, convento, abbazia etc.
Secondo le disposizioni del codice, la (—) legittimamente costituita è il luogo ove:
— deve abitare la comunità religiosa, sotto l’autorità di un Superiore [vedi Superiori degli istituti religiosi] designato a norma del diritto;
— vi sia almeno un oratorio in cui si celebri e si conservi l’Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità.
L’erezione di una (—) avviene a norma delle costituzioni, previo consenso del Vescovo diocesano. La soppressione di una (—) è, invece, di competenza del Moderatore supremo dell’istituto, sentito, comunque, il Vescovo diocesano.
Struttura fondamentale dell’istituto religioso di volta in volta denominato monastero, convento, abbazia etc.
Secondo le disposizioni del codice, la (—) legittimamente costituita è il luogo ove:
— deve abitare la comunità religiosa, sotto l’autorità di un Superiore [vedi Superiori degli istituti religiosi] designato a norma del diritto;
— vi sia almeno un oratorio in cui si celebri e si conservi l’Eucaristia, in modo che sia veramente il centro della comunità.
L’erezione di una (—) avviene a norma delle costituzioni, previo consenso del Vescovo diocesano. La soppressione di una (—) è, invece, di competenza del Moderatore supremo dell’istituto, sentito, comunque, il Vescovo diocesano.