Cardinali

Cardinali can. 349-359 c.j.c.

Sono i più alti collaboratori del Pontefice. I loro uffici sono di istituzione umana e non divina e nell’insieme, formano un collegio di natura particolare [vedi Collegio cardinalizio], denominato correntemente Sacro Collegio.
I (—) collaborano col Romano Pontefice sia collegialmente nel Concistoro sia, come singoli, nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale.
Di regola i (—) sono preposti ai dicasteri [vedi Congregazioni romane] e agli altri organismi permanenti della Curia Romana e della Città del Vaticano oppure sono a capo delle più importanti diocesi di tutto il mondo cattolico.
La nomina (detta anche creazione) dei (—) spetta esclusivamente al Pontefice.
La sua scelta deve cadere su uomini che siano almeno già sacerdoti ed eccellano per dottrina, moralità, pietà e prudenza di comportamento: quelli che non sono già Vescovi, dopo la nomina debbono ricevere la consacrazione episcopale.
Può verificarsi che il Pontefice annunzi di aver creato un (—) ma si riservi di farne conoscere il nome (nomen in pectore sibi reservans): in tal caso il designato sarà tenuto a osservare i doveri e godrà dei diritti dei (—) solo dal momento della successiva pubblicazione (che a volte avviene dopo anni) mentre, agli effetti delle precedenze, varrà la data della riserva in pectore.
L’art. 21 del Trattato tra l’Italia e la Santa Sede, nonché diverse norme interne, prevedono per i (—) numerose serie di prerogative, privilegi, immunità ed esenzioni.