Cappelle private

Cappelle private can. 1226-1228 c.j.c.

Luogo destinato, su licenza dell’Ordinario del luogo, al culto divino [vedi Liturgia] in favore di una o più persone fisiche. Hanno diritto alla (—), in questo caso equiparata all’oratorio i Vescovi.
Per celebrare la Messa o altre sacre funzioni in una (—) è necessario chiedere e ottenere la licenza dal Vescovo diocesano.