Cappellano militare

Cappellano militare Accordo 18-2-1984; L. 25-3-1985, n. 121

Ufficio della Chiesa Cattolica che ha il compito di assistere spiritualmente le forze armate.
La nomina dei (—) ha luogo con decreto del Capo dello Stato proposto dal Ministro della Difesa, previa designazione dell’Ordinario militare [vedi Ordinariato militare]. I sacerdoti da nominarsi cappellani non debbono aver superato il 35° anno di età, debbono godere dei diritti politici ed essere idonei al servizio militare.
L’art. 11 del Nuovo Concordato del 18 febbraio 1984 stabilisce che l’assistenza spirituale è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d’intesa fra tali autorità.
Inoltre l’art. 617 c.c. stabilisce che i (—) hanno capacità di ricevere testamento dai militari e dalle persone al seguito delle forze armate dello Stato.