Capitolo degli istituti religiosi
Capitolo degli istituti religiosi can. 631-633 c.j.c.
Organismo collegiale di governo degli istituti religiosi.
Esso si differenzia dal Consiglio [vedi Superiori degli istituti religiosi]:
— per il fatto che questo ha come fine di essere d’aiuto al superiore, mentre il (—) ha quello di stabilire ciò che il superiore, suo suddito, deve fare;
— per il fatto che il (—) rappresenta l’istituto, la provincia, la casa, mentre il consiglio non rappresenta nessuno.
In relazione al livello di governo il capitolo può essere generale, provinciale, locale.
Il più importante è senz’altro il capitolo generale che negli istituti religiosi assomma la massima autorità ed è formato in modo tale da rappresentare l’intero istituto.
Il capitolo generale, la cui composizione e il cui funzionamento sono regolamentati dalle costituzioni, ha il compito di: tutelare il patrimonio dell’istituto promuovendone un adeguato rinnovamento; eleggere il Moderatore supremo; trattare gli affari di maggiore importanza; emanare norme che tutti sono tenuti ad osservare.
Organismo collegiale di governo degli istituti religiosi.
Esso si differenzia dal Consiglio [vedi Superiori degli istituti religiosi]:
— per il fatto che questo ha come fine di essere d’aiuto al superiore, mentre il (—) ha quello di stabilire ciò che il superiore, suo suddito, deve fare;
— per il fatto che il (—) rappresenta l’istituto, la provincia, la casa, mentre il consiglio non rappresenta nessuno.
In relazione al livello di governo il capitolo può essere generale, provinciale, locale.
Il più importante è senz’altro il capitolo generale che negli istituti religiosi assomma la massima autorità ed è formato in modo tale da rappresentare l’intero istituto.
Il capitolo generale, la cui composizione e il cui funzionamento sono regolamentati dalle costituzioni, ha il compito di: tutelare il patrimonio dell’istituto promuovendone un adeguato rinnovamento; eleggere il Moderatore supremo; trattare gli affari di maggiore importanza; emanare norme che tutti sono tenuti ad osservare.