Capacità giuridica canonica

Capacità giuridica canonica can. 96 c.j.c.

Idoneità a possedere e ad esercitare le prerogative della propria personalità giuridica nell’ordinamento canonico [vedi Personalità giuridica canonica].
Al contrario del diritto civile, quello canonico non considera ogni uomo persona, cioè soggetto di diritto: la (—), infatti, non si acquista automaticamente con la nascita (come per il diritto statuale: v. art. 1 c.c.) ma si ottiene solo con il Battesimo.
Determinate situazioni oggettive, legislativamente determinate, influiscono sulla capacità giuridica e di agire del fedele, a volte accrescendola a volte restringendola. Tali situazioni sono:
— l’età;
— il sesso;
— l’infermità;
— determinati reati e condanne quali l’appartenenza a sette e la scomunica;
— il rito;
— il territorio.