Braccio secolare

Braccio secolare L. 13-5-1871, n. 214; art. 23 Trattato Lateranenze 11-2-1929; punto 2/lett. a Protocollo addizionale Nuovo concordato

Insieme degli strumenti apprestati dalle leggi dello Stato per rendere esecutivi i provvedimenti dei tribunali ecclesiastici, ed in particolare per rendere concretamente applicabili le pene da essi inflitte.
L’istituto del (—), in vigore negli Stati cattolici fino alla rivoluzione francese, cadde successivamente in disuso. In Italia, invece, continua ad avere una vita molto contrastata: dapprima soppresso dall’art. 17 L. 214/1871, la cd. legge delle guarentigie [vedi Leggi ecclesiastiche], è stato ripristinato con l’art. 232 del Trattato Lateranense [vedi Patti Lateranensi] ove si dispone che «avranno senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, concernenti materia spirituale o disciplinare».
Tale norma, in base al punto 2, lett. b) del Protocollo addizionale al Nuovo Concordato del 1984, deve, però, essere intesa «in armonia coi principi costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».
• (—) confessioni acattoliche
L. 11-8-1984, n. 449
L’art. 2 dell’intesa tra lo Stato e la Tavola Valdese in data 21-2-1984 (poi recepita dalla L. 449/84), sancisce che detta Tavola continuerà a non fare ricorso agli organi dello Stato per l’esecuzione di provvedimenti da essa presi in materia disciplinare o spirituale.