Beni ecclesiastici
Beni ecclesiastici can. 1257 c.j.c.; art. 831 codice civile
Beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica [vedi Santa Sede] e alle altre persone giuridiche pubbliche [vedi Persone giuridiche canoniche], disciplinati in via ordinaria dalla normativa del codice di diritto canonico oltre che dagli statuti propri.
Non sono invece (—), bensì beni privati quelli appartenenti a persone giuridiche private (anche se riconosciute dalla autorità ecclesiastica) e regolati in via ordinaria soltanto dagli statuti propri, salvo qualche eccezione.
Nemmeno sono (—) quelli appartenenti a persone fisiche, sia laici che chierici o religiosi.
Nell’ordinamento italiano per (—) si intendono il complesso di beni mobili ed immobili (cd. patrimonio ecclesiastico) che l’ordinamento statuale riconosce sottoposto al potere dell’autorità ecclesiastica (proprietaria o non dei beni stessi), per il raggiungimento dei propri fini.
I (—), a seconda del modo con cui soddisfano i bisogni del culto, sono sottoposti a regime giuridico differente e si distinguono in:
— beni o cose sacre destinati, in seguito a consacrazione o benedizione [vedi Sacramentali], al culto divino in modo diretto: ad es. chiesa, arredi, paramenti sacri. Fra le cose sacre una posizione di gran lunga più importante hanno gli edifici destinati al culto [vedi Edifici di culto];
— beni temporali o (—) comuni destinati a finalità temporali; servono al culto in modo indiretto in quanto costituiscono fonti di reddito per il mantenimento del clero, per l’ufficiatura della chiesa etc.
La disciplina del patrimonio ecclesiastico trova, nel nostro ordinamento, regolamentazione generale nell’art. 8311 c.c.
Beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica [vedi Santa Sede] e alle altre persone giuridiche pubbliche [vedi Persone giuridiche canoniche], disciplinati in via ordinaria dalla normativa del codice di diritto canonico oltre che dagli statuti propri.
Non sono invece (—), bensì beni privati quelli appartenenti a persone giuridiche private (anche se riconosciute dalla autorità ecclesiastica) e regolati in via ordinaria soltanto dagli statuti propri, salvo qualche eccezione.
Nemmeno sono (—) quelli appartenenti a persone fisiche, sia laici che chierici o religiosi.
Nell’ordinamento italiano per (—) si intendono il complesso di beni mobili ed immobili (cd. patrimonio ecclesiastico) che l’ordinamento statuale riconosce sottoposto al potere dell’autorità ecclesiastica (proprietaria o non dei beni stessi), per il raggiungimento dei propri fini.
I (—), a seconda del modo con cui soddisfano i bisogni del culto, sono sottoposti a regime giuridico differente e si distinguono in:
— beni o cose sacre destinati, in seguito a consacrazione o benedizione [vedi Sacramentali], al culto divino in modo diretto: ad es. chiesa, arredi, paramenti sacri. Fra le cose sacre una posizione di gran lunga più importante hanno gli edifici destinati al culto [vedi Edifici di culto];
— beni temporali o (—) comuni destinati a finalità temporali; servono al culto in modo indiretto in quanto costituiscono fonti di reddito per il mantenimento del clero, per l’ufficiatura della chiesa etc.
La disciplina del patrimonio ecclesiastico trova, nel nostro ordinamento, regolamentazione generale nell’art. 8311 c.c.