Beneficio

Beneficio can. 1272, 1274 c.j.c.; L. 20-5-1985, n. 222

Insieme di beni patrimoniali costituito o eretto permanentemente in ente giuridico dalla competente autorità ecclesiastica per assicurare il sostentamento del titolare di un ufficio ecclesiastico.
Con la L. 222/85 si è realizzata, relativamente alle diocesi italiane, in attuazione dell’art. 7 del Nuovo Concordato, l’estinzione dei (—) e la loro sostituzione con altri istituti patrimoniali [vedi Istituto per il sostentamento del clero].