Battesimo

Battesimo can. 849-878 c.j.c.

Il (—) è il sacramento necessario, di fatto o almeno nel desiderio, per la salvezza, mediante il quale gli uomini:
— vengono liberati dai peccati (soprattutto da quello originale);
— sono rigenerati come figli di Dio;
— vengono incorporati nella Chiesa, con un carattere indelebile.
Esso è definito dal Codice porta dei sacramenti in quanto chi non ha ricevuto il (—) non può essere validamente ammesso agli altri sacramenti.
Per la sua validità si richiede il lavacro di acqua pura (materia) e le parole che esprimano la volontà di battezzare così come vuole la Chiesa (forma).
Il (—) viene amministrato secondo il rito prescritto dai libri liturgici: in caso di urgente necessità è sufficiente osservare ciò che è richiesto per la validità del sacramento (lavacro in acqua e formula verbale prevista).
Ministri ordinari del (—) sono il Vescovo, il sacerdote [vedi Presbitero], il diacono, fermo restando che il (—) è una funzione propria del parroco.
In caso di necessità
(ad es. imminente pericolo di vita) chiunque, anche un infedele, può conferire il (—), purché, mosso da retta intenzione (cioè intenda fare ciò che vuole fare la Chiesa).
Se si tratta di battezzare una persona che abbia superato i quattordici anni [vedi Adulto, battesimo dell’], è prescritto che ne venga informato preventivamente il Vescovo diocesano perché, se lo ritiene, vi provveda personalmente.
Per il bambino è necessario che consentano al (—) i genitori (o almeno uno di essi) ovvero chi ne fa le veci e che vi sia, nel contempo, la fondata speranza che egli sarà educato nella religione cattolica. Ricordiamo che i genitori hanno l’obbligo di far battezzare i figli entro le prime settimane di vita.
Il codice prevede che si battezzino, per quanto possibile, i feti abortivi, se vivi.
Al battezzando, per quanto possibile, deve essere dato un padrino, che non può essere il genitore, e che ha il compito di assistere il battezzato, adulto o bambino, nella formazione cristiana.
Chiunque amministra il (—) deve fare in modo che, in assenza del padrino, vi sia almeno un testimone che possa provare il conferimento del (—) stesso.
Il parroco del luogo dell’avvenuta celebrazione deve sollecitamente registrare, nell’apposito libro dei battezzati, i nomi degli stessi (con data e luogo di nascita) indicando le generalità del ministro, dei genitori, del padrino e degli eventuali testimoni nonché data e luogo del (—).
Con il (—) il soggetto entrando a far parte dela Chiesa, diventa fedele ed acquista contemporaneamente:
— la personalità nell’ordinamento canonico positivo [vedi Personalità giuridica canonica];
— la grazia santificante con effetti nell’ordine soprannaturale.