Atto giuridico canonico

Atto giuridico canonico can. 124 c.j.c.

Atto umano compiuto consapevolmente e volontariamente da un soggetto, dal quale scaturiscono effetti giuridici.
Per la validità dell’(—) sono necessarie le seguenti condizioni:
— capacità e competenza della persona che lo pone in essere;
— presenza degli elementi costitutivi ed essenziali: volontà, causa, forma se prescritta ad substantiam;
— rispetto delle modalità formali.
L’(—) che non sia conforme ai requisiti e alle condizioni descritte non è valido. Tale mancata conformità è determinata da varie cause che vanno sotto il nome comune di vizi dell’(—) (errore, ignoranza, dolo, violenza, timore) di cui comportano secondo i casi la nullità assoluta o l’annullabilità.