Attività affaristica

Attività affaristica [Divieto di] can. 286, 288 c.j.c.

Proibizione per i chierici di esercitare attività commerciali o comunque a scopo di lucro, sia per il proprio interesse, sia per quello degli altri, se non con la licenza della legittima autorità ecclesiastica.
Non sono soggetti a tale proibizione i diaconi permanenti [vedi Diacono] a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente.