Astinenza

Astinenza can. 1251-1253 c.j.c.

Obbligo di non mangiare carni o altro cibo a cui sono tenuti tutti i fedeli dal compimento del quattordicesimo anno di età, in tutti e singoli venerdì dell’anno, eccetto che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità. Le Conferenze episcopali possono determinare ulteriormente l’osservanza dell’(—), come pure sostituirvi, in tutto o in parte, altre forme di penitenza, soprattutto opere di carità ed esercizi di pietà.