Associazioni di fedeli
Associazioni di fedeli can. 298-326 c.j.c.; art. 7 L. 20-5-1985, n. 222
Associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico [vedi Liturgia] o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
Premesso che nessuna associazione può chiamarsi cattolica senza il consenso dell’autorità ecclesiastica competente, sottolineiamo la distinzione fondamentale in:
— associazioni pubbliche: sono quelle che si propongono l’insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l’incremento del culto pubblico oppure perseguano altri fini il cui conseguimento è riservato, per sua natura, all’autorità ecclesiastica; esse debbono essere costituite (erette) unicamente dall’autorità ecclesiastica. In base al decreto di erezione le associazioni in argomento acquistano la personalità giuridica canonica;
— associazioni private: sono quelle costituite direttamente dai fedeli, mediante un accordo privato tra di loro: esse sono riconosciute nella Chiesa solo se i loro statuti sono stati esaminati dalla competente autorità ecclesiastica. Tali associazioni non hanno di regola la personalità giuridica canonica; possono però acquistarla con decreto della competente autorità ecclesiastica che abbia provveduto ad approvare i relativi statuti.
Tipi particolari di associazioni sono:
— le associazioni clericali: sono dirette da chierici, assumono l’esercizio dell’Ordine sacro e come tali sono riconosciute dall’autorità competente;
— i terzi ordini.
Tutte le (—), siano esse pubbliche o private e comunque denominate, devono avere propri statuti nei quali siano precisati il fine dell’associazione (c.d. ragione sociale), la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi.
Esse sono soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica (Santa Sede in via generale nonché il Vescovo per l’attività esercitata nella diocesi) alla quale spetta curare perché in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e siano evitati abusi.
Prive, fino al febbraio 1929, di ogni responsabilità civile, le (—) possono oggi, invece, essere riconosciute agli effetti civili, quali enti ecclesiastici ai sensi della L. 222/85, attuativa dell’art. 7 del Nuovo Concordato, sempreché abbiano sede in Italia e vi svolgano tutta la loro attività.
Associazioni, distinte dagli istituti di vita consacrata e dalle società di vita apostolica, in cui i fedeli, sia chierici, sia laici, sia chierici e laici insieme, tendono, mediante l’azione comune, all’incremento di una vita più perfetta, o alla promozione del culto pubblico [vedi Liturgia] o della dottrina cristiana, o ad altre opere di apostolato, quali sono iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, animazione dell’ordine temporale mediante lo spirito cristiano.
Premesso che nessuna associazione può chiamarsi cattolica senza il consenso dell’autorità ecclesiastica competente, sottolineiamo la distinzione fondamentale in:
— associazioni pubbliche: sono quelle che si propongono l’insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa o l’incremento del culto pubblico oppure perseguano altri fini il cui conseguimento è riservato, per sua natura, all’autorità ecclesiastica; esse debbono essere costituite (erette) unicamente dall’autorità ecclesiastica. In base al decreto di erezione le associazioni in argomento acquistano la personalità giuridica canonica;
— associazioni private: sono quelle costituite direttamente dai fedeli, mediante un accordo privato tra di loro: esse sono riconosciute nella Chiesa solo se i loro statuti sono stati esaminati dalla competente autorità ecclesiastica. Tali associazioni non hanno di regola la personalità giuridica canonica; possono però acquistarla con decreto della competente autorità ecclesiastica che abbia provveduto ad approvare i relativi statuti.
Tipi particolari di associazioni sono:
— le associazioni clericali: sono dirette da chierici, assumono l’esercizio dell’Ordine sacro e come tali sono riconosciute dall’autorità competente;
— i terzi ordini.
Tutte le (—), siano esse pubbliche o private e comunque denominate, devono avere propri statuti nei quali siano precisati il fine dell’associazione (c.d. ragione sociale), la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi.
Esse sono soggette alla vigilanza dell’autorità ecclesiastica (Santa Sede in via generale nonché il Vescovo per l’attività esercitata nella diocesi) alla quale spetta curare perché in esse sia conservata l’integrità della fede e dei costumi e siano evitati abusi.
Prive, fino al febbraio 1929, di ogni responsabilità civile, le (—) possono oggi, invece, essere riconosciute agli effetti civili, quali enti ecclesiastici ai sensi della L. 222/85, attuativa dell’art. 7 del Nuovo Concordato, sempreché abbiano sede in Italia e vi svolgano tutta la loro attività.