Ammonizione

Ammonizione can. 1339 c.j.c.

Rimedio penale [vedi Pene canoniche] per chi è gravemente sospettato di aver commesso un delitto. L’Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trova nell’occasione prossima di delinquere, o sul quale dall’indagine fatta cada il sospetto grave di aver commesso il delitto.
L’(—) deve sempre essere annotata su un documento che si conserva nell’archivio segreto della Curia [vedi Curia diocesana].