Acattolici battezzati

Acattolici battezzati can. 751 c.j.c.; art. 19 Costituzione

Sono tali coloro che, dopo aver ricevuto il Battesimo:
— si allontanano dalla Chiesa ripudiando totalmente la fede cristiana (apostati [vedi Apostasia]);
— negano o pongono in dubbio una verità di fede (eretici [vedi Eresia]);
— rifiutano di riconoscere l’autorità del Papa (scismatici [vedi Scisma]).
Gli (—), anche se si sono allontanati dalla comunità dei fedeli per effetto della scomunica cui sono soggetti, restano per sempre legati alla Chiesa e sono quindi obbligati alla osservanza della legge ecclesiastica, anche se perdono l’esercizio dei diritti che spettano ai fedeli, ad eccezione di quello di ottenere una particolare cura da parte dell’autorità ecclesiastica e quello alla celebrazione di Messe private in loro suffragio.
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 19 della Costituzione, la Cassazione ha attuato i principi in esso contenuti, riconoscendo il diritto di tutti i cittadini, anche se (—) o non battezzati, di professare liberamente la loro religione [vedi Religione, libertà di].