Abilità a contrarre matrimonio

Abilità a contrarre matrimonio can 957, 1095 c.j.c.

Capacità di prestare validamente il consenso matrimoniale [vedi Matrimonio canonico].
Sono incapaci a contrarre matrimonio:
— coloro che mancano di sufficiente uso di ragione;
— coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente;
— coloro che, per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.