Abbandono della fede
Abbandono della fede can. 194, 694 c.j.c.
Causa di rimozione dall’ufficio ecclesiastico che può essere sollecitata soltanto se l’(—) consti da una dichiarazione dell’autorità competente.
Per i religiosi l’(—) comporta la dimissione [vedi Dimissione dei religiosi] dall’istituto: in tal caso il superiore maggiore [vedi Superiori degli istituti religiosi], raccolte le prove, emette la dichiarazione del fatto, perché la dimissione consti giuridicamente.
Causa di rimozione dall’ufficio ecclesiastico che può essere sollecitata soltanto se l’(—) consti da una dichiarazione dell’autorità competente.
Per i religiosi l’(—) comporta la dimissione [vedi Dimissione dei religiosi] dall’istituto: in tal caso il superiore maggiore [vedi Superiori degli istituti religiosi], raccolte le prove, emette la dichiarazione del fatto, perché la dimissione consti giuridicamente.