Principio nessun divieto, nessun obbligo
Principio nessun divieto, nessun obbligo
Principio in base al quale, durante il periodo transitorio, era lasciata la facoltà ai cittadini di scegliere se pagare in moneta nazionale oppure in euro; in quest’ultimo caso, però, la controparte doveva essere disposta ad accettare il pagamento nella nuova moneta.
La normativa nazionale aveva però stabilito che le pubbliche amministrazioni dovevano essere già pronte, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, a «colloquiare» con i cittadini in euro: esse, infatti, erano vincolate ad accettare da subito la moneta prescelta dal cittadino nei suoi rapporti con l’amministrazione, sia essa lira che euro. Ovviamente le transazioni con quest’ultima moneta erano possibili solo laddove non fosse previsto un pagamento in contanti.
Principio in base al quale, durante il periodo transitorio, era lasciata la facoltà ai cittadini di scegliere se pagare in moneta nazionale oppure in euro; in quest’ultimo caso, però, la controparte doveva essere disposta ad accettare il pagamento nella nuova moneta.
La normativa nazionale aveva però stabilito che le pubbliche amministrazioni dovevano essere già pronte, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001, a «colloquiare» con i cittadini in euro: esse, infatti, erano vincolate ad accettare da subito la moneta prescelta dal cittadino nei suoi rapporti con l’amministrazione, sia essa lira che euro. Ovviamente le transazioni con quest’ultima moneta erano possibili solo laddove non fosse previsto un pagamento in contanti.