Capitale sociale

Capitale sociale

Dal 1° gennaio 2002 tutte le società devono presentare il capitale sociale in euro, siano esse già esistenti alla data del 1° gennaio 1999 che costituite dopo tale data. Queste ultime — se istituite nel corso del periodo transitorio — possono scegliere se costituire il loro capitale in lire o in euro, fermo restando l’obbligo di convertirlo poi nella nuova moneta entro il 31 dicembre 2001.
Per le società di nuova costituzione valgono i seguenti limiti espressi in euro del capitale sociale:
— 100.000 euro per le società per azioni;
— 10.000 euro per le società a responsabilità limitata;
— 50.000 euro per ciascuna quota spettante al socio di una società cooperativa.
Nuovi limiti sono conseguentemente stabiliti per il valore nominale minimo delle azioni.
Per le società che hanno il capitale sociale espresso in lire è stato stabilito che è possibile convertirlo in euro applicando il tasso fisso di conversione (v. Tasso di conversione) ed arrotondando, poi, il risultato secondo le consuete regole di arrotondamento.
Non pochi sono i problemi legati alla conversione del capitale sociale a causa della sua variazione in aumento o diminuzione a seconda che l’arrotondamento avviene per eccesso o per difetto.