Unità previsionali di base

Unità previsionali di base

Nel nuovo bilancio dello Stato disegnato dalla L. 94/97 sono le principali articolazioni in cui risultano ripartite le entrate e le spese dello Stato. Per ciascuna unità previsionale di base sono indicati:
— l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
— le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare;
— le entrate che si prevede di incassare e le spese che si prevede di pagare.
Le unità sono individuate in modo che a ciascuna di esse corrisponda un solo centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la loro gestione, ed una sola area omogenea di attività per ciascun Ministero: se, ad esempio, il Ministero X articola il suo operato in quattro aree, a capo di ciascuna delle quali vi è un dirigente generale, lo stato di previsione di quel Ministero sarà articolato in quattro unità previsionali di base. Con la legge di bilancio il Parlamento autorizza le singole unità previsionali e attribuisce un determinato ammontare di risorse: entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, ciascun Ministro assegna le risorse ai dirigenti generali responsabili della gestione e quest'ultima sarà effettuata disaggregando ciascuna unità previsionale in capitoli.

Vedi tabella
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