Tributi locali
Tributi locali
Insieme delle entrate tributarie degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni).
In Italia, fra i tre sistemi classici di finanziamento delle giurisdizioni locali (v.), ovvero tributi, debito o trasferimenti erariali, è sempre stato privilegiato il finanziamento statale. A ciò si aggiunga che la riforma tributaria dei primi anni Settanta accentrò in un unico ente impositore (lo Stato) l'intero prelievo fiscale.
Il progressivo decentramento delle funzioni ha comportato, a partire dagli anni Novanta, una maggiore autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali: una serie di interventi legislativi (non sempre coerenti) hanno accresciuto l'incidenza delle entrate tributarie sul complesso dei fondi a disposizione. È però solo con il D.Lgs. 446/97 che il quadro della fiscalità locale ha ricevuto un più coerente disegno. La riforma, infatti, ha così ridisegnato le competenze dei diversi enti:
— alle Regioni è stato attribuito il gettito dell'IRAP (v.) nonché un'addizionale IRPEF (v.), lo spirito della riforma è quello di fornire agli enti territoriali con le competenze più estese in materia di settori produttivi, entrate adeguate sia per quanto riguarda il gettito sia per ciò che concerne gli strumenti fiscali azionabili (aliquote IRAP).
Con il D.Lgs. 56/2000, inoltre, è stata riconosciuta una compartecipazione regionale al gettito dell'IVA (v.) e sono stati soppressi i trasferimenti erariali (v. Finanza regionale);
— alle Province è in gran parte attribuita l'imposizione sugli autoveicoli (imposta provinciale di trascrizione, attribuzione del gettito derivante dall'imposta sulla responsabilità civile auto); la scelta appare coerente con le competenze di tali enti in materia di viabilità extraurbana;
— per i Comuni, infine, il gettito tributario è assicurato principalmente dall'imposizione sugli immobili (v. ICI). Alle maggiori entrate fiscali corrisponderà un taglio dei trasferimenti statali (v. Finanza comunale e provinciale).
Insieme delle entrate tributarie degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni).
In Italia, fra i tre sistemi classici di finanziamento delle giurisdizioni locali (v.), ovvero tributi, debito o trasferimenti erariali, è sempre stato privilegiato il finanziamento statale. A ciò si aggiunga che la riforma tributaria dei primi anni Settanta accentrò in un unico ente impositore (lo Stato) l'intero prelievo fiscale.
Il progressivo decentramento delle funzioni ha comportato, a partire dagli anni Novanta, una maggiore autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali: una serie di interventi legislativi (non sempre coerenti) hanno accresciuto l'incidenza delle entrate tributarie sul complesso dei fondi a disposizione. È però solo con il D.Lgs. 446/97 che il quadro della fiscalità locale ha ricevuto un più coerente disegno. La riforma, infatti, ha così ridisegnato le competenze dei diversi enti:
— alle Regioni è stato attribuito il gettito dell'IRAP (v.) nonché un'addizionale IRPEF (v.), lo spirito della riforma è quello di fornire agli enti territoriali con le competenze più estese in materia di settori produttivi, entrate adeguate sia per quanto riguarda il gettito sia per ciò che concerne gli strumenti fiscali azionabili (aliquote IRAP).
Con il D.Lgs. 56/2000, inoltre, è stata riconosciuta una compartecipazione regionale al gettito dell'IVA (v.) e sono stati soppressi i trasferimenti erariali (v. Finanza regionale);
— alle Province è in gran parte attribuita l'imposizione sugli autoveicoli (imposta provinciale di trascrizione, attribuzione del gettito derivante dall'imposta sulla responsabilità civile auto); la scelta appare coerente con le competenze di tali enti in materia di viabilità extraurbana;
— per i Comuni, infine, il gettito tributario è assicurato principalmente dall'imposizione sugli immobili (v. ICI). Alle maggiori entrate fiscali corrisponderà un taglio dei trasferimenti statali (v. Finanza comunale e provinciale).