Testo unico bancario
Testo unico bancario
È attualmente il provvedimento legislativo più importante per l'esercizio dell'attività bancaria in Italia, ed ha completamente sostituito la legge bancaria del 1936 (v.).
Nell'ultimo decennio sono state infatti emanate diverse leggi che interessavano il settore bancario (v. Banca), per adeguarsi alla normativa comunitaria, introdurre alcuni fondamentali principi di trasparenza bancaria e modificare il regime di vigilanza bancaria.
L'accavallarsi di tutte queste norme ha reso necessario emanare un unico provvedimento che raccogliesse tutte queste disposizioni e mettesse ordine nel settore (Decreto Legislativo n. 385 del 1993).
I principi cardine della riforma sono:
— l'esercizio dell'attività bancaria è riservato esclusivamente alle banche, denominazione che supera la precedente distinzione tra aziende di credito (v.) e istituti di credito (v.);
— la forma giuridica assunta dalle banche può essere solo quella di società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
— le banche possono esercitare tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento senza ulteriore distinzione tra breve, medio e lungo periodo;
— le banche che hanno sede legale in uno Stato comunitario possono liberamente stabilirsi in Italia; si è così data concreta attuazione al principio della libera prestazione di servizi che da sempre rappresenta uno dei traguardi del processo di integrazione europea.
Il testo unico, pur riservando l'esercizio dell'attività bancaria alle banche senza ulteriori distinzioni, introduce una differenziazione, per quanto riguarda il regime di autorizzazione all'esercizio di tale attività, tra:
— banche nazionali (v.) possono assumere la denominazione di:
— banca popolare (v.);
— banca di credito cooperativo (v.);
— banche comunitarie (v.). Sono le banche con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;
— banche extracomunitarie (v.). Sono le banche che hanno sede legale e amministrazione centrale in uno Stato diverso da quelli appartenenti alla Comunità Europea.
In tal modo il testo unico ha reintrodotto nel sistema bancario italiano il modello della banca universale (v.) ed ha operato una despecializzazione:
— istituzionale, mediante la soppressione delle differenziazioni che sussistevano tra le varie categorie di banche (v.);
— operativa, consentendo alle banche di operare in tutti i settori delle attività di intermediazione finanziaria;
— temporale, attraverso l'abbandono della distinzione tra esercizio del credito a breve, medio o lungo termine.
È attualmente il provvedimento legislativo più importante per l'esercizio dell'attività bancaria in Italia, ed ha completamente sostituito la legge bancaria del 1936 (v.).
Nell'ultimo decennio sono state infatti emanate diverse leggi che interessavano il settore bancario (v. Banca), per adeguarsi alla normativa comunitaria, introdurre alcuni fondamentali principi di trasparenza bancaria e modificare il regime di vigilanza bancaria.
L'accavallarsi di tutte queste norme ha reso necessario emanare un unico provvedimento che raccogliesse tutte queste disposizioni e mettesse ordine nel settore (Decreto Legislativo n. 385 del 1993).
I principi cardine della riforma sono:
— l'esercizio dell'attività bancaria è riservato esclusivamente alle banche, denominazione che supera la precedente distinzione tra aziende di credito (v.) e istituti di credito (v.);
— la forma giuridica assunta dalle banche può essere solo quella di società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
— le banche possono esercitare tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento senza ulteriore distinzione tra breve, medio e lungo periodo;
— le banche che hanno sede legale in uno Stato comunitario possono liberamente stabilirsi in Italia; si è così data concreta attuazione al principio della libera prestazione di servizi che da sempre rappresenta uno dei traguardi del processo di integrazione europea.
Il testo unico, pur riservando l'esercizio dell'attività bancaria alle banche senza ulteriori distinzioni, introduce una differenziazione, per quanto riguarda il regime di autorizzazione all'esercizio di tale attività, tra:
— banche nazionali (v.) possono assumere la denominazione di:
— banca popolare (v.);
— banca di credito cooperativo (v.);
— banche comunitarie (v.). Sono le banche con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;
— banche extracomunitarie (v.). Sono le banche che hanno sede legale e amministrazione centrale in uno Stato diverso da quelli appartenenti alla Comunità Europea.
In tal modo il testo unico ha reintrodotto nel sistema bancario italiano il modello della banca universale (v.) ed ha operato una despecializzazione:
— istituzionale, mediante la soppressione delle differenziazioni che sussistevano tra le varie categorie di banche (v.);
— operativa, consentendo alle banche di operare in tutti i settori delle attività di intermediazione finanziaria;
— temporale, attraverso l'abbandono della distinzione tra esercizio del credito a breve, medio o lungo termine.