Sistema bancario
Sistema bancario
Organizzazione degli operatori autorizzati per legge alla gestione del credito e del risparmio in un determinato paese.
In Italia la struttura del sistema bancario degli ultimi decenni è stata delineata dalla legge bancaria del '36 (R.D.L. 375/36 conv. in L. 141/38), che prevedeva una netta distinzione tra:
— aziende di credito (v.), che operavano la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito a breve termine;
— istituti di credito speciale (v.), che operavano la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito a medio-lungo termine.
Tale struttura, pur con le inevitabili modifiche, ha retto per circa sessant'anni. Con l'apertura delle frontiere comunitarie ed il recepimento delle numerose direttive in materia (v. Mercato comune bancario), è stata avvertita l'esigenza di superare quella specializzazione istituzionale, operativa e temporale.
Si è così giunti all'approvazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (v. Testo unico bancario) che sancisce il definitivo recepimento anche nel nostro ordinamento del modello di banca universale (v.).
I principi cardine della riforma sono:
— l'esercizio dell'attività bancaria è riservato esclusivamente alle banche, denominazione che supera la precedente distinzione tra aziende di credito e istituti di credito;
— la forma giuridica assunta dalle banche può essere solo quella di società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
— le banche possono esercitare tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento senza ulteriore distinzione tra breve, medio e lungo periodo;
— le banche che hanno sede legale in uno Stato comunitario possono liberamente stabilirsi in Italia; si è così data concreta attuazione al principio della libera prestazione di servizi che da sempre rappresenta uno dei traguardi del processo di integrazione europea.
Il testo unico, pur riservando l'esercizio dell'attività bancaria alle banche senza ulteriori distinzioni, introduce una differenziazione, per quanto riguarda il regime di autorizzazione all'esercizio di tale attività, tra:
— banche nazionali (v.);
— banche comunitarie (v.);
— banche extracomunitarie (v.).
La costituzione di una banca necessita di una specifica autorizzazione della Banca d'Italia, che la concede solo quando si possiedono i seguenti requisiti:
— sia adottata la forma di società per azioni (v.) o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
— la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
— il capitale minimo non dev'essere inferiore a quello stabilito dalla Banca d'Italia (6,3 milioni di euro per le società per azioni e per le banche popolari e 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo);
— sia presentato un programma concernente l'attività iniziale, la struttura tecnico-organizzativa, le caratteristiche del sistema informativo e il bilancio di previsione dei primi tre esercizi;
— i partecipanti al capitale devono presentare i requisiti posti dall'art. 19 del D.Lgs. 385/93 per essere autorizzati all'acquisto di quote superiori al 5%, nonché requisiti di professionalità e onorabilità;
— gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci devono possedere anch'essi i medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i partecipanti al capitale (correttezza nelle relazioni d'affari, affidabilità della situazione finanziaria ecc.);
— non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
La concessione dell'autorizzazione non è più rimessa alla discrezionalità della Banca d'Italia: quest'ultima è tenuta a concederla nell'ipotesi in cui ricorrano i requisiti di cui sopra.
L'insediamento di succursali di banche comunitarie in Italia non necessita di alcuna autorizzazione a differenza delle succursali delle banche extracomunitarie che devono ottenere il beneplacito del Ministro del Tesoro, d'intesa con il Ministro degli Affari esteri sentita la Banca d'Italia.
Le banche sono sottoposte a particolari controlli da parte delle autorità di vigilanza, ovvero il CICR (v.) e la Banca d'Italia.
Vedi tabella.
Organizzazione degli operatori autorizzati per legge alla gestione del credito e del risparmio in un determinato paese.
In Italia la struttura del sistema bancario degli ultimi decenni è stata delineata dalla legge bancaria del '36 (R.D.L. 375/36 conv. in L. 141/38), che prevedeva una netta distinzione tra:
— aziende di credito (v.), che operavano la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito a breve termine;
— istituti di credito speciale (v.), che operavano la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito a medio-lungo termine.
Tale struttura, pur con le inevitabili modifiche, ha retto per circa sessant'anni. Con l'apertura delle frontiere comunitarie ed il recepimento delle numerose direttive in materia (v. Mercato comune bancario), è stata avvertita l'esigenza di superare quella specializzazione istituzionale, operativa e temporale.
Si è così giunti all'approvazione del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (v. Testo unico bancario) che sancisce il definitivo recepimento anche nel nostro ordinamento del modello di banca universale (v.).
I principi cardine della riforma sono:
— l'esercizio dell'attività bancaria è riservato esclusivamente alle banche, denominazione che supera la precedente distinzione tra aziende di credito e istituti di credito;
— la forma giuridica assunta dalle banche può essere solo quella di società per azioni o società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
— le banche possono esercitare tutte le attività ammesse al mutuo riconoscimento senza ulteriore distinzione tra breve, medio e lungo periodo;
— le banche che hanno sede legale in uno Stato comunitario possono liberamente stabilirsi in Italia; si è così data concreta attuazione al principio della libera prestazione di servizi che da sempre rappresenta uno dei traguardi del processo di integrazione europea.
Il testo unico, pur riservando l'esercizio dell'attività bancaria alle banche senza ulteriori distinzioni, introduce una differenziazione, per quanto riguarda il regime di autorizzazione all'esercizio di tale attività, tra:
— banche nazionali (v.);
— banche comunitarie (v.);
— banche extracomunitarie (v.).
La costituzione di una banca necessita di una specifica autorizzazione della Banca d'Italia, che la concede solo quando si possiedono i seguenti requisiti:
— sia adottata la forma di società per azioni (v.) o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
— la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;
— il capitale minimo non dev'essere inferiore a quello stabilito dalla Banca d'Italia (6,3 milioni di euro per le società per azioni e per le banche popolari e 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo);
— sia presentato un programma concernente l'attività iniziale, la struttura tecnico-organizzativa, le caratteristiche del sistema informativo e il bilancio di previsione dei primi tre esercizi;
— i partecipanti al capitale devono presentare i requisiti posti dall'art. 19 del D.Lgs. 385/93 per essere autorizzati all'acquisto di quote superiori al 5%, nonché requisiti di professionalità e onorabilità;
— gli amministratori, i direttori generali ed i sindaci devono possedere anch'essi i medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i partecipanti al capitale (correttezza nelle relazioni d'affari, affidabilità della situazione finanziaria ecc.);
— non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
La concessione dell'autorizzazione non è più rimessa alla discrezionalità della Banca d'Italia: quest'ultima è tenuta a concederla nell'ipotesi in cui ricorrano i requisiti di cui sopra.
L'insediamento di succursali di banche comunitarie in Italia non necessita di alcuna autorizzazione a differenza delle succursali delle banche extracomunitarie che devono ottenere il beneplacito del Ministro del Tesoro, d'intesa con il Ministro degli Affari esteri sentita la Banca d'Italia.
Le banche sono sottoposte a particolari controlli da parte delle autorità di vigilanza, ovvero il CICR (v.) e la Banca d'Italia.
Vedi tabella.