Sciopero
Sciopero
Strumento di lotta sindacale che consiste in un'astensione collettiva e concordata dei dipendenti dall'attività lavorativa per la tutela di un interesse professionale collettivo.
Nel nostro ordinamento lo sciopero è stato oggetto di norme repressive fino al 1889 e poi durante il periodo fascista. Nella fase intermedia, ossia dal 1889 al 1926, è stato, invece, tollerato, in quanto considerato una manifestazione dell'attività sindacale. L'art. 40 della Costituzione, infine, ha riconosciuto il diritto di sciopero, consentendone l'esercizio «nell'ambito delle leggi che lo regolano».
Attualmente, salvo per i servizi pubblici (v.) essenziali (cioè per quei servizi che consentono il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza ecc. secondo la L. 146/1990) l'esercizio del diritto di sciopero non incontra particolari limitazioni. Si può anzi affermare che tutte le forme di sciopero sono legittime e tutte le finalità, anche non contrattuali, perseguibili purché si operi nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e non si ledano beni costituzionalmente protetti. Consentiti perciò sono i fini di protesta, di solidarietà, politici.
Il problema ha investito il settore delle c.d. forme anomale di sciopero fra queste, lo sciopero a singhiozzo o a scacchiera caratterizzate dal fatto di provocare al datore un danno maggiore di quello derivante dallo sciopero tradizionale.
Lo sciopero a singhiozzo si attua interrompendo l'attività lavorativa più volte nel corso della giornata e di frequente; quello a scacchiera si realizza, invece, attraverso un'astensione dal lavoro a reparti alternati della stessa azienda e in tempi diversi; altra forma anomala è costituita dallo sciopero bianco in cui l'astensione dal lavoro non è accompagnata dall'allontanamento dal posto di lavoro per la brevità della sospensione stessa.
Strumento di lotta sindacale che consiste in un'astensione collettiva e concordata dei dipendenti dall'attività lavorativa per la tutela di un interesse professionale collettivo.
Nel nostro ordinamento lo sciopero è stato oggetto di norme repressive fino al 1889 e poi durante il periodo fascista. Nella fase intermedia, ossia dal 1889 al 1926, è stato, invece, tollerato, in quanto considerato una manifestazione dell'attività sindacale. L'art. 40 della Costituzione, infine, ha riconosciuto il diritto di sciopero, consentendone l'esercizio «nell'ambito delle leggi che lo regolano».
Attualmente, salvo per i servizi pubblici (v.) essenziali (cioè per quei servizi che consentono il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà, alla sicurezza ecc. secondo la L. 146/1990) l'esercizio del diritto di sciopero non incontra particolari limitazioni. Si può anzi affermare che tutte le forme di sciopero sono legittime e tutte le finalità, anche non contrattuali, perseguibili purché si operi nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e non si ledano beni costituzionalmente protetti. Consentiti perciò sono i fini di protesta, di solidarietà, politici.
Il problema ha investito il settore delle c.d. forme anomale di sciopero fra queste, lo sciopero a singhiozzo o a scacchiera caratterizzate dal fatto di provocare al datore un danno maggiore di quello derivante dallo sciopero tradizionale.
Lo sciopero a singhiozzo si attua interrompendo l'attività lavorativa più volte nel corso della giornata e di frequente; quello a scacchiera si realizza, invece, attraverso un'astensione dal lavoro a reparti alternati della stessa azienda e in tempi diversi; altra forma anomala è costituita dallo sciopero bianco in cui l'astensione dal lavoro non è accompagnata dall'allontanamento dal posto di lavoro per la brevità della sospensione stessa.