Politica di concorrenza
Politica di concorrenza
Politica comunitaria (v.) che mira a tre obiettivi fondamentali:
— contribuire a realizzare l'unicità del mercato comune a vantaggio delle imprese e dei consumatori. Ciò significa che, oltre ad eliminare gli ostacoli alle frontiere, occorre applicare tutte quelle regole che impediscono alle imprese di creare artificiose barriere economiche con accordi di cartello (v.): il consumatore deve essere in condizione di poter accedere a tutti i beni prodotti nella Comunità ai migliori prezzi, attraverso la piena trasparenza e fluidità del mercato comunitario;
— impedire l'abuso di potere economico, cioè non consentire che eventuali imprese sfruttino abusivamente la loro posizione dominante (v.) sul mercato per far cadere la regola della sana concorrenza;
— mettere in condizione le imprese di razionalizzare la produzione e la distribuzione, adeguandosi al progresso tecnico e scientifico. In tal modo si contribuisce ad una migliore divisione professionale e tecnica nell'ambito delle attività economiche svolte nel territorio comunitario e, di conseguenza, si creano le condizioni per realizzare una maggiore competitività nel mondo delle imprese appartenenti alla Comunità.
Al fine di raggiungere tali obiettivi, il Trattato CE (v.) ha previsto alcune norme volte ad impedire tutte quelle pratiche che possono dimostrarsi contrarie al principio della sana concorrenza. Le pratiche vietate sono:
— le intese e le pratiche concordate tra imprese;
— lo sfruttamento abusivo della posizione dominante da parte d'una o più imprese;
— l'emanazione o il mantenimento, nei confronti delle imprese pubbliche, di misure nazionali contrarie al principio di non discriminazione ed alle regole di concorrenza;
— le pratiche di dumping (v.);
— gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese nazionali.
Politica comunitaria (v.) che mira a tre obiettivi fondamentali:
— contribuire a realizzare l'unicità del mercato comune a vantaggio delle imprese e dei consumatori. Ciò significa che, oltre ad eliminare gli ostacoli alle frontiere, occorre applicare tutte quelle regole che impediscono alle imprese di creare artificiose barriere economiche con accordi di cartello (v.): il consumatore deve essere in condizione di poter accedere a tutti i beni prodotti nella Comunità ai migliori prezzi, attraverso la piena trasparenza e fluidità del mercato comunitario;
— impedire l'abuso di potere economico, cioè non consentire che eventuali imprese sfruttino abusivamente la loro posizione dominante (v.) sul mercato per far cadere la regola della sana concorrenza;
— mettere in condizione le imprese di razionalizzare la produzione e la distribuzione, adeguandosi al progresso tecnico e scientifico. In tal modo si contribuisce ad una migliore divisione professionale e tecnica nell'ambito delle attività economiche svolte nel territorio comunitario e, di conseguenza, si creano le condizioni per realizzare una maggiore competitività nel mondo delle imprese appartenenti alla Comunità.
Al fine di raggiungere tali obiettivi, il Trattato CE (v.) ha previsto alcune norme volte ad impedire tutte quelle pratiche che possono dimostrarsi contrarie al principio della sana concorrenza. Le pratiche vietate sono:
— le intese e le pratiche concordate tra imprese;
— lo sfruttamento abusivo della posizione dominante da parte d'una o più imprese;
— l'emanazione o il mantenimento, nei confronti delle imprese pubbliche, di misure nazionali contrarie al principio di non discriminazione ed alle regole di concorrenza;
— le pratiche di dumping (v.);
— gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese nazionali.