OPV
OPV [Offerta Pubblica di Vendita]
Operazione che consiste nell'offrire, ad un prezzo prefissato e mediante idonee forme di pubblicità, strumenti finanziari (v.) di una società idonei a attribuire il diritto di voto (azioni, obbligazioni convertibili ecc.). L'iniziativa è del gruppo di controllo della società emittente.
La disciplina delle OPV, così come quella delle offerte pubbliche di sottoscrizione (v. OPS) è regolata dal D.Lgs. 58/98 (artt. 94-101) che, da un lato, assicura trasparenza e garanzia e, dall'altro, condizioni di parità a tutti i possibili acquirenti.
Il prezzo è unico e non modificabile durante il periodo dell'offerta: questo può essere prolungato, ma non può essere chiuso prima che siano decorsi due giorni dal suo inizio.
Se le adesioni non esauriscono l'ammontare proposto, l'offerta non decade, a meno che questa evenienza sia stata prevista nell'avviso pubblicato.
Gli investitori non possono dare luogo a forme di accaparramento, sottoscrivendo l'offerta presso più di un membro del consorzio di collocamento (v.) e i consorzi di collocamento non hanno la possibilità di amministrare autonomamente l'assegnazione dei titoli. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, vanno soddisfatte in base ai criteri di riparto indicati nel prospetto informativo predisposti per assicurare priorità di trattamento tra gli aderenti all'offerta.
Ciascun investitore, inoltre, non può vedersi attribuire quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto.
Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, non possono essere fatte per persona da nominare, né possono essere assoggettate a condizioni.
I risultati dell'offerta devono essere comunicati alla CONSOB e pubblicati a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione.
Durante il periodo di offerta di sottoscrizione, la società emittente e le società da essa controllate non possono compiere atti tali da modificare la consistenza del capitale sociale e del patrimonio.
Inoltre, nello stesso periodo deve mantenersi inalterato l'assetto societario e non possono essere stipulati o modificati, a pena di nullità, accordi circa l'esercizio del diritto di voto (cd. patti di sindacato di voto).
Ogni violazione, commessa dall'offerente, delle norme di legge e di regolamento va resa pubblica dalla CONSOB e può determinare la sospensione e perfino la decadenza dell'offerta.
Strumento che assicura la massima diffusione delle azioni di una società, l'OPV è normalmente usata per le privatizzazione (v.) di imprese pubbliche.
Operazione che consiste nell'offrire, ad un prezzo prefissato e mediante idonee forme di pubblicità, strumenti finanziari (v.) di una società idonei a attribuire il diritto di voto (azioni, obbligazioni convertibili ecc.). L'iniziativa è del gruppo di controllo della società emittente.
La disciplina delle OPV, così come quella delle offerte pubbliche di sottoscrizione (v. OPS) è regolata dal D.Lgs. 58/98 (artt. 94-101) che, da un lato, assicura trasparenza e garanzia e, dall'altro, condizioni di parità a tutti i possibili acquirenti.
Il prezzo è unico e non modificabile durante il periodo dell'offerta: questo può essere prolungato, ma non può essere chiuso prima che siano decorsi due giorni dal suo inizio.
Se le adesioni non esauriscono l'ammontare proposto, l'offerta non decade, a meno che questa evenienza sia stata prevista nell'avviso pubblicato.
Gli investitori non possono dare luogo a forme di accaparramento, sottoscrivendo l'offerta presso più di un membro del consorzio di collocamento (v.) e i consorzi di collocamento non hanno la possibilità di amministrare autonomamente l'assegnazione dei titoli. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, vanno soddisfatte in base ai criteri di riparto indicati nel prospetto informativo predisposti per assicurare priorità di trattamento tra gli aderenti all'offerta.
Ciascun investitore, inoltre, non può vedersi attribuire quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto.
Le accettazioni dell'offerta sono irrevocabili, non possono essere fatte per persona da nominare, né possono essere assoggettate a condizioni.
I risultati dell'offerta devono essere comunicati alla CONSOB e pubblicati a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione.
Durante il periodo di offerta di sottoscrizione, la società emittente e le società da essa controllate non possono compiere atti tali da modificare la consistenza del capitale sociale e del patrimonio.
Inoltre, nello stesso periodo deve mantenersi inalterato l'assetto societario e non possono essere stipulati o modificati, a pena di nullità, accordi circa l'esercizio del diritto di voto (cd. patti di sindacato di voto).
Ogni violazione, commessa dall'offerente, delle norme di legge e di regolamento va resa pubblica dalla CONSOB e può determinare la sospensione e perfino la decadenza dell'offerta.
Strumento che assicura la massima diffusione delle azioni di una società, l'OPV è normalmente usata per le privatizzazione (v.) di imprese pubbliche.