Offerta fuori sede

Offerta fuori sede

Per offerta fuori sede si intende la promozione e il collocamento (v. Collocare) presso il pubblico:
— di strumenti finanziari (v.) in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
— di servizi di investimento (v.) in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio.
Essa non costituisce un servizio di investimento ma può essere qualificata come modalità di esecuzione dei servizi di investimento. La disciplòina contenuta prima nel decreto Eurosim (v.) e successivamente nel Testo unico finanziario mira a tutelare il comune risparmiatore, spesso poco informato sulle possibilità di investire in modo proficuo i propri capitali, tant'è che non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali.
Viceversa, tale attività può essere effettuata esclusivamente:
— dagli intermediari abilitati al collocamento di strumenti finanziari;
— da società di gestione al risparmio (v. Società di gestione) e da SICAV (v.), limitatamente alle quote di partecipazione e alle azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio.
In particolare, SGR e SICAV non necessitano di autorizzazione, in quanto non esercitano alcuna attività di intermediazione, bensì provvedono unicamente all'emissione e al collocamento di quote o azioni proprie.
Comune a tutti i soggetti abilitati all'offerta fuori sede è l'obbligo di avvalersi per tale attività di promotori finanziari.
L'art. 30 del testo unico finanziario disciplina le modalità di esercizio dell'offerta fuori sede. In particolare, è stabilito che l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari e di gestione di portafogli di individuali conclusi mediante l'offerta fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni dalla data di sottoscrizione dell'investitore che, entro tale termine, può recedere senza oneri a suo carico. Nei moduli e nei formulari consegnati all'investitore deve essere indicata tale facoltà, pena la nullità dei contratti che comunque può essere fatta valere solo dal cliente.
Una particolare forma di offerta fuori sede è quella effettuata a distanza attraverso strumenti diversi da quelli tradizionalmente usati, come Internet, la posta elettronica, le vie telematiche in genere.