Mercato comune bancario
Mercato comune bancario
Normativa comunitaria (v. CE) tendente ad armonizzare le diverse strutture bancarie (v. Banca) europee.
Tale complesso di norme, poggia su una serie di direttive:
— con la direttiva CEE 73/183 furono poste le basi per la realizzazione di un mercato comune bancario dettando regole uniformi per l'esercizio dell'attività creditizia in uno stesso paese, da parte di banche aventi sede in altri stati comunitari.
Nel quadro di un programma generale di liberalizzazione furono emanate disposizioni in merito alla libertà di insediamento e alla prestazione di servizi in campo bancario e finanziario.
Tuttavia, le resistenze poste a livello dei singoli Stati limitarono notevolmente il numero delle operazioni liberalizzate che non inclusero le transazioni comportanti trasferimenti di capitali attraverso le frontiere;
— con la direttiva CEE 77/780 furono poste le fondamenta per una disciplina uniforme in merito all'accesso ed all'esercizio dell'attività bancaria in ogni Stato membro.
I requisiti minimi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione furono così individuati:
— possesso dell'autonomia patrimoniale al fine di garantire i risparmiatori di quei paesi in cui esisteva ancora l'impresa bancaria individuale;
— possesso di fondi propri minimi sufficienti: capitale iniziale non inferiore a 5 milioni di ECU (v.), salvo deroghe;
— presenza di almeno due persone che determinino l'orientamento dell'azienda di credito;
— onorabilità e professionalità dei dirigenti;
— esigenze economiche di mercato;
— con la direttiva CEE 83/350, in tema di vigilanza sui gruppi bancari legati da rapporti di partecipazione attraverso il consolidamento delle situazioni finanziarie è stato introdotto il principio del controllo esclusivo su di una banca operante in più Stati membri da parte delle autorità monetarie del paese di provenienza della banca (c.d. home country control);
— con la direttiva CEE 86/635 relativa ai bilanci ed ai conti consolidati delle banche si è cercato di rendere maggiormente operante la direttiva precedente prevedendo la standardizzazione dei bilanci delle banche in modo da far sì che queste rivelino tutte le informazioni necessarie all'autorità di vigilanza competente;
— con la direttiva CEE 89/646 si è infine dato vita ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni, che è il mezzo più efficace per la realizzazione del mercato comune bancario.
Tale direttiva, che è entrata in vigore nei diversi Stati membri in coincidenza con l'avvio del mercato unico (1-1-1993), stabilisce che ogni istituto di credito comunitario è libero di espletare le sue funzioni senza che sia necessaria un'apposita autorizzazione, sottoponendosi alla legislazione del paese di provenienza ed alla vigilanza delle autorità dove si trova la sede centrale;
— con la direttiva 92/30 (che ha sostituito interamente la direttiva 83/350) è stato potenziato il controllo dei gruppi creditizi. In questa direzione il controllo è stato esteso ai gruppi la cui impresa madre sia una società a partecipazione finanziaria (mentre in precedenza la vigilanza su base consolidata era limitata a gruppi capeggiati da un ente creditizio);
— con la direttiva 92/121/CEE sono state individuate le soglie oltre le quali gli enti creditizi non possono concedere fidi;
— con la direttiva 94/19/CE si è tentato di armonizzare i sistemi approntati dai vari paesi per tutelare i risparmiatori da eventuali dissesti bancari;
— con la direttiva 97/5/CE si è proceduto ad un'armonizzazione delle disposizioni nazionali riguardanti i bonifici transfrontalieri.
Vedi tabella.
Normativa comunitaria (v. CE) tendente ad armonizzare le diverse strutture bancarie (v. Banca) europee.
Tale complesso di norme, poggia su una serie di direttive:
— con la direttiva CEE 73/183 furono poste le basi per la realizzazione di un mercato comune bancario dettando regole uniformi per l'esercizio dell'attività creditizia in uno stesso paese, da parte di banche aventi sede in altri stati comunitari.
Nel quadro di un programma generale di liberalizzazione furono emanate disposizioni in merito alla libertà di insediamento e alla prestazione di servizi in campo bancario e finanziario.
Tuttavia, le resistenze poste a livello dei singoli Stati limitarono notevolmente il numero delle operazioni liberalizzate che non inclusero le transazioni comportanti trasferimenti di capitali attraverso le frontiere;
— con la direttiva CEE 77/780 furono poste le fondamenta per una disciplina uniforme in merito all'accesso ed all'esercizio dell'attività bancaria in ogni Stato membro.
I requisiti minimi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione furono così individuati:
— possesso dell'autonomia patrimoniale al fine di garantire i risparmiatori di quei paesi in cui esisteva ancora l'impresa bancaria individuale;
— possesso di fondi propri minimi sufficienti: capitale iniziale non inferiore a 5 milioni di ECU (v.), salvo deroghe;
— presenza di almeno due persone che determinino l'orientamento dell'azienda di credito;
— onorabilità e professionalità dei dirigenti;
— esigenze economiche di mercato;
— con la direttiva CEE 83/350, in tema di vigilanza sui gruppi bancari legati da rapporti di partecipazione attraverso il consolidamento delle situazioni finanziarie è stato introdotto il principio del controllo esclusivo su di una banca operante in più Stati membri da parte delle autorità monetarie del paese di provenienza della banca (c.d. home country control);
— con la direttiva CEE 86/635 relativa ai bilanci ed ai conti consolidati delle banche si è cercato di rendere maggiormente operante la direttiva precedente prevedendo la standardizzazione dei bilanci delle banche in modo da far sì che queste rivelino tutte le informazioni necessarie all'autorità di vigilanza competente;
— con la direttiva CEE 89/646 si è infine dato vita ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni, che è il mezzo più efficace per la realizzazione del mercato comune bancario.
Tale direttiva, che è entrata in vigore nei diversi Stati membri in coincidenza con l'avvio del mercato unico (1-1-1993), stabilisce che ogni istituto di credito comunitario è libero di espletare le sue funzioni senza che sia necessaria un'apposita autorizzazione, sottoponendosi alla legislazione del paese di provenienza ed alla vigilanza delle autorità dove si trova la sede centrale;
— con la direttiva 92/30 (che ha sostituito interamente la direttiva 83/350) è stato potenziato il controllo dei gruppi creditizi. In questa direzione il controllo è stato esteso ai gruppi la cui impresa madre sia una società a partecipazione finanziaria (mentre in precedenza la vigilanza su base consolidata era limitata a gruppi capeggiati da un ente creditizio);
— con la direttiva 92/121/CEE sono state individuate le soglie oltre le quali gli enti creditizi non possono concedere fidi;
— con la direttiva 94/19/CE si è tentato di armonizzare i sistemi approntati dai vari paesi per tutelare i risparmiatori da eventuali dissesti bancari;
— con la direttiva 97/5/CE si è proceduto ad un'armonizzazione delle disposizioni nazionali riguardanti i bonifici transfrontalieri.
Vedi tabella.