Mercati regolamentati

Mercati regolamentati

Compresi nel più vasto ambito del mercato mobiliare (v.), sono quei mercati di strumenti finanziari che, secondo quanto previsto dallla direttiva CEE 93/22 (relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari), soddisfano i seguenti requisiti:
— iscrizione in un apposito elenco tenuto dallo Stato d’origine;
— funzionamento in modo regolare;
— essere disciplinato da norme stabilite dalle autorità competenti (relative alle condizioni di funzionamento, di accesso e di ammissione alle negoziazioni);
— rispetto degli obblighi di trasparenza e comunicazione da parte degli intermediari che vi operano.
In precedenza il decreto Eurosim, nel recepire il provvedimento comunitario, faceva riferimento, in più di un’occasione, ai mercati regolamentati e, precisamente, quando ne disciplinava l’organizzazione ed il funzionamento, attribuendone la gestione ad una società per azioni operante secondo criteri privatistici.
Tale processo di privatizzazione, sull’esempio anglosassone, ha rappresentato l’elemento innovativo, rispetto alla L. 1/91, di maggior rilievo che ha ribaltato l’impostazione di fondo del settore. Infatti, le modalità di ammissione o esclusione dalle negoziazioni e, quindi, dalla quotazione, non rientrano più nelle competenze della Consob, ma vengono affidate a «società di gestione» al fine di garantire l’efficienza, la funzionalità e l’economicità, proprie dell’attività di impresa.
Gli stessi principi sono stati ripresi integralmente dal D.Lgs. 58/98, come emerge dall’esame degli artt. da 61 a 77.
I mercati regolamentati sono, così, identificati dalla presenza di un’organizzazione e di regole di funzionamento istituzionalizzate.
Infatti è il regolamento deliberato dalla società di gestione a determinare:
— le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
— le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;
— le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi;
— i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili.
I regolamenti dei mercati devono essere approvati dalla Consob. Solo per i mercati in cui vengono negoziati all’ingrosso titoli di Stato, i relativi regolamenti sono approvati dal Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia e la Consob.
La Consob concede l’autorizzazione all’esercizio dei mercati regolamentati, con la conseguente iscrizione degli stessi in un apposito elenco, quando, oltre ad essere soddisfatti alcuni requisiti della società di gestione, il regolamento, di cui sopra, è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza dei mercati, l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.
Attualmente, nel nostro Paese, vengono considerati mercati regolamentati:
— la Borsa Valori (v.), nelle sue varie articolazioni;
— il Mercato Ristretto;
— il Mercato di borsa per la negoziazione dei contratti futures e dei contratti di opzione su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici (IDEM);
— il Nuovo Mercato;
— il Mercato all’ingrosso di titoli di Stato (MTS);
— il Mercato dei contratti uniformi a termine su titoli di Stato (MIF).