Istituti di credito di diritto pubblico
Istituti di credito di diritto pubblico
Enti che erano caratterizzati dall'esistenza di un patrimonio, conferito originariamente sia da privati, sia dallo Stato e da altri enti pubblici, allo scopo di soddisfare bisogni pubblici mediante l'esercizio di operazioni di credito.
Erano istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, la Banca Nazionale del Lavoro, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena e il Banco di Sardegna; essi avevano, per definizione del legislatore, natura pubblicistica e personalità giuridica di diritto pubblico.
La L. 218/1990 (cd. legge Amato) introdusse la possibilità per le banche pubbliche di assumere con trasformazioni o fusioni la forma di società per azioni che consente una maggiore snellezza operativa e decisionale e più celeri forme di ricapitalizzazione. Inoltre, tale veste giuridica rende possibile il conferimento dell'azienda da parte dell'ente creditizio pubblico ad una o più società per azioni già esistenti ovvero appositamente costituite.
In attuazione di tale legge tutti gli istituti di credito di diritto pubblico decisero di assumere la forma di società per azioni e sono pertanto soggetti alla disciplina prevista per tale forma societaria.
Enti che erano caratterizzati dall'esistenza di un patrimonio, conferito originariamente sia da privati, sia dallo Stato e da altri enti pubblici, allo scopo di soddisfare bisogni pubblici mediante l'esercizio di operazioni di credito.
Erano istituti di credito di diritto pubblico il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, la Banca Nazionale del Lavoro, l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, il Monte dei Paschi di Siena e il Banco di Sardegna; essi avevano, per definizione del legislatore, natura pubblicistica e personalità giuridica di diritto pubblico.
La L. 218/1990 (cd. legge Amato) introdusse la possibilità per le banche pubbliche di assumere con trasformazioni o fusioni la forma di società per azioni che consente una maggiore snellezza operativa e decisionale e più celeri forme di ricapitalizzazione. Inoltre, tale veste giuridica rende possibile il conferimento dell'azienda da parte dell'ente creditizio pubblico ad una o più società per azioni già esistenti ovvero appositamente costituite.
In attuazione di tale legge tutti gli istituti di credito di diritto pubblico decisero di assumere la forma di società per azioni e sono pertanto soggetti alla disciplina prevista per tale forma societaria.