Indennità di disoccupazione
Indennità di disoccupazione
Somma dovuta al lavoratore che risulti essere disoccupato in seguito alla perdita del posto di lavoro o per temporanea riduzione o sospensione del rapporto di lavoro (senza interruzione).
In Italia l'indennità di disoccupazione è erogata dall'INPS (v.). La disoccupazione che dà luogo alle prestazioni previdenziali non è la disoccupazione in genere, bensì «quella che deriva dall'estinzione di un rapporto di lavoro», quella cioè che sia conseguenza non di condizioni soggettive del lavoratore medesimo ma di oggettive condizioni del mercato del lavoro.
Ne consegue che non spetta l'indennità nei casi di disoccupazione volontaria quali le dimissioni o il rifiuto di adeguata occupazione.
Tale principio subisce, tuttavia, un temperamento in quanto la legge ammette l'indennizzo, ma con un ritardo di trenta giorni rispetto alla decorrenza normale, in caso di disoccupazione derivante da dimissioni, licenziamento per propria colpa o in tronco, serrata del datore di lavoro.
Occorre, inoltre, la preesistenza di un rapporto di lavoro e sono quindi esclusi dalla tutela coloro che sono iscritti nelle liste di collocamento in quanto in cerca di primo impiego (cd. inoccupati).
La presenza di forme di indennità di disoccupazione viene fortemente avversata da numerosi economisti: la job search theory (v.), ad esempio, ritiene che sussidi ed indennità di disoccupazione possano provocare effetti distorsivi sul mercato del lavoro.
Somma dovuta al lavoratore che risulti essere disoccupato in seguito alla perdita del posto di lavoro o per temporanea riduzione o sospensione del rapporto di lavoro (senza interruzione).
In Italia l'indennità di disoccupazione è erogata dall'INPS (v.). La disoccupazione che dà luogo alle prestazioni previdenziali non è la disoccupazione in genere, bensì «quella che deriva dall'estinzione di un rapporto di lavoro», quella cioè che sia conseguenza non di condizioni soggettive del lavoratore medesimo ma di oggettive condizioni del mercato del lavoro.
Ne consegue che non spetta l'indennità nei casi di disoccupazione volontaria quali le dimissioni o il rifiuto di adeguata occupazione.
Tale principio subisce, tuttavia, un temperamento in quanto la legge ammette l'indennizzo, ma con un ritardo di trenta giorni rispetto alla decorrenza normale, in caso di disoccupazione derivante da dimissioni, licenziamento per propria colpa o in tronco, serrata del datore di lavoro.
Occorre, inoltre, la preesistenza di un rapporto di lavoro e sono quindi esclusi dalla tutela coloro che sono iscritti nelle liste di collocamento in quanto in cerca di primo impiego (cd. inoccupati).
La presenza di forme di indennità di disoccupazione viene fortemente avversata da numerosi economisti: la job search theory (v.), ad esempio, ritiene che sussidi ed indennità di disoccupazione possano provocare effetti distorsivi sul mercato del lavoro.